Mediazione tributaria

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Se si riceve una cartella di pagamento, con imposte, sanzioni e interessi, spesso si chiede all’agente della riscossione la rateizzazione, però non tutti sanno che, se l’imposta non è superiore a 20 mila euro, è possibile ottenere uno sconto del 60% sulle sanzioni applicate alla cartella.

Tale sconto lo si può ottenere se si avvia il procedimento della mediazione tributaria, che è entrata in vigore lo scorso 2 aprile. Con una recente circolare l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di richiedere la mediazione tributaria in caso di omessi o tardivi pagamenti che risultino da dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, richiesti dopo che è stato effettuato un controllo automatizzato.

Se poi il valore dell’imposta non è superiore a 20 mila euro, è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni fino al 40%. A seguito di un controllo automatizzato delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, l’ufficio recupera le imposte non ancora pagate, applicando la sanzione del 30%.

La stessa sanzione è applicata in caso di tardivo pagamento che non è stato regolarizzato con il ravvedimento. A seguito del controllo, al contribuente viene inviata la comunicazione di irregolarità quella che viene chiamata avviso bonario, con l’invito a pagare il dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In assenza del pagamento, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo, la cui cartella può essere impugnata con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Con l’avviso bonario l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a pagare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva e dell’Irap.

Se non si provvede ad effettuare il pagamento, l’ufficio procederà ad iscrivere a ruolo il tributo.A questo punto, il contribuente può contestare la legittimità della pretesa e impugnare la cartella facendo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

In questi casi, se il valore della liste non supera i 20 mila euro, il contribuente deve prima presentare istanza di mediazione. Per valore della liste si intende l’importo del tributo al netto degli interessi in caso di controversie relative alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. A questo punto, qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, l’Amministrazione, anche se non obbligata, può decidere di concludere un accordo di mediazione con il contribuente. Con l’accordo resta obbligatorio pagare per intero il tributo contestato, ma si può ottenere uno svobto sulle sanzioni irrogate.

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