Parere Commissione GIustizia

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Mediazione: Parere Commissione Giustizia

6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III, rilevato che:
6.1. le misure previste dal decreto-legge sono da valutare complessivamente in maniera positiva in quanto, sia pure per determinate materie, reintroducono l’obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso diretto a selezionare l’accesso alla giustizia, che in Italia ha assunto oramai dimensioni quantitative abnormi se confrontato con l’esperienza di altri Paesi;
6.2. in ragione dell’obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che l’attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti
6.3. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l’oggetto e le ragioni della sua pretesa;
6.4. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55bis del codice deontologico;
6.5. sulla base dall’esperienza pratica dell’applicazione del d.lgs. 28/2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera a) dell’articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione, per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella «attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
6.6. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di tre anni dall’entrata in vigore della stessa e che al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;.
6.7. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all’accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell’accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative;
6.8. appare opportuno ampliare l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro prevedendo un incremento dell’importo del verbale ai fini dell’esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro.
6.9. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l’altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell’accordo che accerta l’usucapione, intervenendo sull’articolo 2643 c.c. (e quindi per rinvio sull’articolo 2645 c.c.) per includervi la trascrizione dell’accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.Pag. 62
6.10. non appare condivisibile al scelta di escludere dal percorso della mediazione obbligatoria le controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, il cui numero ingolfa il sistema giudiziario impegnandolo nella risoluzione di controversie che spesso hanno un modesto valore economico, per cui sarebbe opportuno prevedere tali controversie tra quelle richiamate dall’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 84 del decreto-legge;
6.11. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l’emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti;
6.12. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese,;
6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale
6.14. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 84, suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l’organismo di mediazione scegliendolo in una amplia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione;
6.15. l’eliminazione della facoltà di scelta dell’organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l’organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della Corte d’Appello a cui appartiene l’ufficio del giudice stesso.
6.16. in riferimento alla mediazione delegata appare opportuno prevedere che in caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza;
6.17. appare opportuno escludere l’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’articolo 696-bis del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l’effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l’ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto legge, con la formulazione di cui all’articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera b-bis) al comma 3 dell’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell’articolo 5 (condizione di procedibilità ex lege e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-bis c.p.c. se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell’eventualità di un esito negativo non può precludere l’efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddisfazionePag. 63di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l’introduzione della citata lettera b-bis);
6.18. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha assegnato alla mediazione prevista da clausola contrattuale o da statuto o da atto costitutivo di ente, la mera portata contrattuale e dunque, in caso di mancato esperimento del tentativo, la rilevabilità della relativa eccezione esclusivamente dalla parte nel primo atto difensivo, con conseguente assegnazione del giudice del termine per la presentazione della domanda. Rilevato che le azioni in materia di società, associazioni di ogni tipo, fondazioni, e dunque tutte le controversie all’interno di enti che sono disciplinati da statuto o atto costitutivo, per la natura che caratterizza i relativi rapporti, il carattere dinamico dell’attività che gli enti svolgono, la durata nel tempo delle relazioni interne, trovano una più efficiente risposta nell’ambito di procedure di mediazione, pur risultando ancora poco diffusa la relativa conoscenza e competenza. Proprio per garantire una profonda diffusione della cultura della mediazione in materia di contratti o atti di natura associativa, sia a favore degli enti interessati, che dei professionisti consulenti degli stessi, l’esperimento del procedimento di mediazione dovrebbe in tali casi configurare una condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decreto legislativo 28/2010.
6.19. non appare condivisibile la previsione della lettera h) del comma 1 dell’articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defatigatorio, in contrasto con lo scopo dell’istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della medi abilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell’istituto della mediazione.;
6.20. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell’istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione, di cui alla lettera p), capoverso 5-bis, del comma 1 dell’articolo 84, nel caso di fallimento dell’esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva;
6.21. in ordine al primo incontro di programmazione si evidenziano una serie di perplessità che potrebbero essere superate disciplinando specificamente il primo incontro. Durante questo – al quale così come a quelli successivi, le parti dovranno partecipare con l’assistenza dell’avvocato – il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All’esito del primo incontro, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, potrebbe essere di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro;
6.22. in relazione a primo incontro, potrebbe essere opportuno inserire all’articolo 5 del decreto legislativo il comma 2 bis volto a specificare che quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
6.23. a fronte dell’obbligatorietà della mediazione potrebbe essere opportuno consentire al giudice di stabilire caso per caso se i costi della mediazione siano tali da rendere nel caso concreto la misuraPag. 64sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economiche delle controversie;
6.24. è opportuno valutare se, al fine di promuovere l’istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione, per un periodo limitato (es. sei mesi), possa essere reso del tutto gratuito;
6.25. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell’articolo 84, secondo cui «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.»;
6.26. il decreto legge reintroduce le previsioni dell’articolo 11 e dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza – che giudica su posizioni di diritto – e la proposta – che «dovrebbe» aver riguardo agli interessi delle parti.;
6.27. la proposta del mediatore già prevista dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 28/2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto;
6.28. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del decreto legislativo 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi.
6.29. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l’attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
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PARERE FAVOREVOLE

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