Precisazione Ordine Avvocati di Roma

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L’organismo di Mediazione forense di Roma conferma: nessuna sospensione

 

Anche l’Organismo di mediazione del Consiglio dell’Ordine di Roma conferma: nessuna sospensione della normativa sulla mediazione. Si tratta di un chiarimento importante e dovuto, chiarificatore anche perché emesso da un Consigliere competente e del tutto obiettivo.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
accreditato al n.127 dal Ministero della Giustizia
Il Consigliere Coordinatore

Roma, 14 febbraio 2014

Gentile Collega

OGGETTO: Comunicazione a tutti i Mediatori in merito all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 607/2014 depositata in data 12.02.2014 sul ricorso RGN. 544/2014 proposto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma Sez. I n. 04872/2013

Gentile Collega,

al fine di fugare dubbi e perplessità ingenerati in queste ore anche presso molti colleghi in ordine all’operatività dell’istituto della Mediazione Civile e Commerciale conseguentemente alla diffusione di alcuni comunicati ed agenzie di stampa, ritengo opportuno offrire a Voi tutti quella che ritengo una corretta lettura circa gli effetti sospensivi di detto provvedimento.
L’ordinanza in questione, depositata sul ricorso n. 544/2014 proposto per la riforma dell’ordinanza cautelare del “Tar Lazio – Roma, Sezione I n. 04872/2013, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi” ha così disposto: “considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del cod. proc. amm.”
Il Consiglio di Stato, in sede di gravame dell’ordinanza Tar Lazio – Roma, Sezione I n. 04872/2013, promosso ex art. 62 c.p.a., ha ribadito “che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito…”, ma non ha accolto l’istanza di sospensione degli atti impugnati.
Il provvedimento di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a, come noto, è considerato alternativo alla concessione della misura cautelare.
Quanto sopra appare vieppù confermato sia dalla precisazione di volere “in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10” che dal decisum (“accoglie … e per l’effetto ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’Art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”) laddove in materia di appello cautelare, ai sensi dell’art. 62, comma 3, c.p.a., “l’ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell’art. 55, comma 11”, e non ai sensi del comma 10, citato nel caso in esame.
Concludendo, l’Istituto della Mediazione Civile e Commerciale è tuttora pienamente operativo con conseguente perdurante necessità di attivare il procedimento di mediazione per l’assolvimento della condizione di procedibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010.
Nel restare a Tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, Ti invio i miei più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro.

Roberto Nicodemi

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