Primo incontro di mediazione

Res Aequae Adr  > News >  Primo incontro di mediazione
0 Comments

DISCUSSIONE SUL PRIMO INCONTRO IN MEDIAZIONE

2 agosto 2013 alle ore 12.35

 

DISCUSSIONE SUL PRIMO INCONTRO IN MEDIAZIONE

 

ALL’ESITO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI IN ATTESA DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO DEL FARE :

 

Art. 5

 

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

 

2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.

 

Art. 8

 

Procedimento

 

1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

 

Art. 17

 

Risorse, regime tributario e indennità

 

5-bis. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione.

 

RIFLESSIONI

 

Dalla lettura degli articoli sopra indicati è evidente che è stato introdotto un “Primo Incontro” tra le parti alla presenza del Mediatore teso unicamente a chiarire la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. In questa fase le parti (assistite eventualmente dai loro avvocati – uso il termine “eventualmente” al posto di obbligatoriamente in quanto il Mediatore, ove una delle parti non sia assistita dall’avvocato, non potrà comunque rifiutarsi dall’eseguire la propria prestazione nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità), dovranno unicamente valutare se è loro interesse tentare un dialogo tra loro e un percorso costruttivo alla presenza del Mediatore. In caso di rifiuto, si procederà alla stesura di un verbale di “mancato accordo” senza alcun compenso all’Organismo (salvo le spese di avvio o cosiddette di Segreteria se previste dal nuovo D.M.). In questa fase, a mio modo di vedere, il verbale di mancato accordo non potrà avere ripercussioni nell’eventuale successivo giudizio che verrà intrapreso in quanto il Giudice non avrà modo di valutare il comportamento negativo di una delle parti nella procedura di mediazione !! Al contrario, se le parti decidono di confrontarsi e discutere alla presenza del Mediatore, previo consenso delle stesse da riportare nella stesura del verbale della seduta e accettazione del pagamento pro-quota delle dovute indennità all’Organsimo, si proseguirà nella procedura di mediazione ordinaria (colloqui separati e quant’altro) anche nel corso della stessa seduta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *