QUALI SONO I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE CIVILE?

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PERCHE’ DEVO FARE LA DOMANDA DI MEDIAZIONE? SONO SICURO DI AVERE RAGIONE E CHE VINCERO’ LA CAUSA. DEVO FARLA LO STESSO?

Si: nelle materie in cui è obbligatoria deve farla lo stesso.  Innanzitutto perché, essendo obbligatoria, se Lei non presenta domanda, alla prima udienza del giudizio ordinario il Giudice obbligherà Lei e l’altra parte a tentare la mediazione, con conseguente ulteriore perdita di tempo.  Consideri inoltre che, se l’altra parte accetta l’invito alla mediazione, si può arrivare alla conciliazione, in cui sono le parti a decidere il loro destino. In un giudizio ordinario invece la causa non è nelle disponibilità delle parti ed il Giudice potrebbe formarsi un convincimento differente dal suo.  Infine, anche se Lei vincesse la causa, la medesima potrebbe essere non eseguibile per ragioni di tempo e ridotta o mancata disponibilità economica della controparte (cioè l’altra parte non può pagare), e quindi con la mediazione si riducono tempi e costi. In

PERCHE’ DEVO ACCETTARE LA DOMANDA DI MEDIAZIONE? SONO OBBLIGATO? ANCHE SE SONO SICURO DI VINCERE LA CAUSA?

No, non lo è.  Se però accetta l’istanza di mediazione proposta da un altro soggetto si può arrivare alla conciliazione, nella quale possono trovare spazio accordi di diverso tipo, tutti decisi dalle parti, senza l’intervento del Giudice che invece, una volta richiesto, emette una sentenza vincolante che potrebbe anche essere a Lei contraria. Si riporta inoltre, quanto affermato dalla Circolare Ministeriale del 4 Aprile 2011, secondo la quale “E’,inoltre,  rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore”.

COSA SUCCEDE SE FACCIO LA DOMANDA DI MEDIAZIONE, PAGO LE SPESE DI AVVIO E POI NON MI PRESENTO ALL’INCONTRO ?

Occorre considerare le conseguenze.  Infatti, in base al D.lgs 28/2010 (art. 8 comma 5), se Lei non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo viene fatto un apposito verbale e  da questo comportamento il giudice potrà desumere elementi di prova contro di Lei nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 secondo comma c.p.c. (valutazione delle prove).   Si riporta inoltre, quanto affermato dalla Circolare Ministeriale del 4 Aprile 2011, secondo la quale “E’,inoltre,  rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore”.

SONO SICURO CHE PERDERO’ LA CAUSA. PERCHE’ DEVO ADERIRE ALLA  ALLA MEDIAZIONE E/O ACCETTARE LA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE ?

Come già detto non esiste alcun obbligo di accttare la mediazione o la proposta di conciliazione. Tuttavia con la mediazione e l’eventuale  conciliazione Lei può trovare un accordo economico molto più conveniente rispetto a quello di una condanna, e potrebbe evitare di dover pagare le spese legali, tenendo conto che l’artefice di questo eventuale accordo economico e delle sue caratteristiche, anche relativamente ai tempi e modalità di pagamento di quanto eventualmente dovuto è lei stesso, insieme all’altra parte. Nel Giudizio ordinario, invece,  tali caratteristiche sono stabilite dal Giudice. Si riporta inoltre, quanto affermato dalla Circolare Ministeriale del 4 Aprile 2011, secondo la quale “E’,inoltre,  rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore”.

ESISTONO  VANTAGGI FISCALI NELLA MEDIAZIONE?  POSSO SCARICARE FISCALMENTE IL COSTO DELLA MEDIAZIONE?

Si. In base all’art. 20 comma 1 del D.lgs 28/2010 esiste un credito d’imposta (fino a 500 euro per parte in caso di successo della mediazione) e fino alla metà in caso di insuccesso della medesima. Inoltre c’è l’esenzione dall’imposta di bollo e l’esenzione del verbale di accordo dall’imposta di registro fino ad Euro 50.000. (Art. 17 D.lgs 28/2010), cioè si paga solo per l’eccedenza oltre i cinquantamila Euro. Contatti il suo commercialista di fiducia per maggiori informazioni.

NEL GIUDIZIO ORDINARIO, AVENDO SICURAMENTE RAGIONE, OTTERRO’ SICURAMENTE DI PIU’, DI QUANTO NON POSSA AVVENIRE CON LA MEDIAZIONE. MI CONVIENE ACCETTARE L’ISTANZA DI MEDIAZIONE E/O ARRIVARE ALLA CONCILIAZIONE?

Premesso che non esiste un obbligo di accettare la mediazione e che si può rifiutare la proposta conciliativa, occorre considerare che, se Lei decide di affrontare il giudizio ordinario anziché fare la mediazione, il Giudice potrebbe arrivare ad una decisione differente da ciò che Lei pensa. Inoltre,  in caso di mancato accordo il Mediatore può comunque formulare una proposta di conciliazione e, quando il provvedimento del Giudice è conforme alla proposta del Mediatore, la parte vincitrice che non ha aderito alla proposta del Mediatore viene condannata al pagamento delle spese legali della parte che ha perso la causa (Quindi in teoria Lei può vincere ma pagare le spese anche di chi perde).  Consideri anche che nella mediazione potrebbero trovare spazio, all’interno dell’accordo finale di conciliazione,  interessi di tipo emotivo non necessariamente legati ad un aspetto economico (es: “scuse” della controparte). Inoltre la mediazione può essere conveniente nel caso in cui lei voglia o abbia necessità di continuare  le relazioni economiche con la controparte. Infine, in caso di vittoria, il provvedimento potrebbe non essere eseguibile per mancata o ridotta disponibilità economica della parte soccombente. Si riporta inoltre, quanto affermato dalla Circolare Ministeriale del 4 Aprile 2011, secondo la quale “E’,inoltre,  rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore”.

MA SE DEVO PAGARE ANCHE L’AVVOCATO DURANTE LA MEDIAZIONE TANTO VALE ANDARE IN CAUSA PERCHE’ LO PAGHEREI COMUNQUE. GIUSTO?

Innanzitutto L’Avvocato non è obbligatorio nella mediazione. Tuttavia l’Avvocato di fiducia è un professionista che va giustamente retribuito per il suo supporto. Se la mediazione riesce la causa si chiude e si evitano spese legali ulteriori derivanti dal prolungarsi della vertenza nel tempo. Quindi pagare prima potrebbe voler dire evitare di pagare di più dopo.

IN FONDO LA MEDIAZIONE E’ UNA SPESA DOPPIA. SE NON RIESCO A CONCILIARE HO INUTILMENTE PAGATO PER QUALCOSA CHE NON E’ RIUSCITO E DOVRO’ COMUNQUE SOSTENERE LE SPESE DEL GIUDIZIO ORDINARIO. GIUSTO?

Premesso che la mediazione è comunque obbligatoria e la pratica fin qui svoltasi sulle conciliazioni facoltative ha dimostrato il contrario, ovvero che la maggior parte delle mediazioni si chiudono positivamente con reciproca soddisfazione dei clienti,  la mancata conciliazione deriva solo dalla volontà delle parti. Solo loro possono cogliere la mediazione non come una minaccia di spesa doppia ma come un’opportunità di risparmio di tempo e denaro. Quindi pagare prima potrebbe voler dire evitare di pagare di più dopo.

CI SONO CASI IN CUI LA MEDIAZIONE E’ GRATUITA?  (C.D. “GRATUITO PATROCINIO”)

Si. Gli stessi per i quali è previsto per le cause ordinarie (es: assenza di reddito) Richieda il modulo apposito scrivendo a info@ioconcilio.com oppure segreteria@resaequaeadr.it . Le ricordiamo che si assume la responsabilità penale di false dichiarazioni.

PERCHE’ DOVREI FARE DOMANDA DI MEDIAZIONE RES AEQUAE ADR SRL/IO CONCILIO.COM, RISPETTO AD ALTRI ORGANISMI ?

Lei è libero di rivolgersi agli Organismi che ritiene le diano più affidabilità e garanzie di imparzialità, purchè siano accreditati presso il Ministero della Giustizia. Tutti gli Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia hanno passato rigorosi controlli e vengono continuamente verificati. I mediatori di RES AEQUAE ADR SRL/IOCONCILIO.COM sono tutti Professionisti esperti e le nostre tariffe sono uguali a quelle degli Organismi pubblici. Il nostro sito internet ci permette di gestire le fasi della mediazione in maniera veloce ed automatica, mantenendo la privacy e la sicurezza dei dati informatici e senza essere legati agli orari di apertura dei nostri uffici. Lei non ha bisogno di venire da noi a ritirare Istanze di mediazione in forma cartacea ma li può scaricare comodamente dal suo PC.  Le nostre risposte e l’invio e ricezione dei documenti, salvo i rari casi di invio via posta,  avvengono in maniera automatica. Le mediazioni possono avvenire sia di mattina che di pomeriggio, ed anche al Sabato ed in futuro anche telematicamente. Le domande di mediazione possono essere presentate on-line a RES AEQUAE ADR SRL/IOCONCILIO.COM in ogni momento, anche il giorno di Natale e di Ferragosto.  Il pagamento delle mediazioni può essere effettuato tramite conto corrente bancario o postale.

QUINDI, ALLA FINE, LA MEDIAZIONE PRESSO RES AEQUAE ADR/IO CONCILIO.COM CONVIENE O NO?

Sicuramente si.

Perché è l’ultimo stadio nel quale la vertenza è ancora decisa da Lei e dall’altra parte.

Perché non si ha una posizione “forte” in fatto o in diritto e si vuole evitare l’incertezza del giudizio

Perché non si vogliono o non si possono sopportare tempi e costi di una causa ordinaria. Nella mediazione i costi sono contenuti e prevedibili.

Perché si ha interesse a continuare le relazioni economiche con l’altra parte

Perché vi sono aspetti emotivi che non troverebbero soddisfazione in giudizio

Perché è meglio una “buona mediazione” che una “cattiva transazione” quando la causa è  molto avanzata

La mediazione, rispetto al Giudizio ordinario,  significa:

Durata inferiore e certa

Costo inferiore e certo

Sgravi fiscali (esenzione imposta di bollo)

Esenzione dall’imposta di registro (fino ad Euro 50.000)

Credito d’imposta (fino a 500 euro per parte in caso di successo della mediazione)

 

HO UNA DOMANDA CHE NON E’ COMPRESA TRA QUELLE FINORA ESAMINATE, A CHI POSSO RIVOLGERMI?

Consulti le altre  sezioni delle “Domande Frequenti” e, se non trova la risposta alla Sua domanda, Invii un’email a chiediciunparere@resaequaeadr.it.  Saremo felici di risponderle.

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