Regolamento e codice Etico Mediatori Civili Res Aequae

Res Aequae Adr  > Generale >  Regolamento e codice Etico Mediatori Civili Res Aequae
0 Comments

Clicca qui per scaricare la versione pdf

Regolamento di Procedura e Codice Etico

(in vigore per tutte le mediazioni iscritte nel Registro di Mediazione a partire dal 20 Settembre 2013)

 

Premessa

Res Aequae Adr S.r.l. (da qui in avanti R.A.A.),  svolge la propria attività in conformità all’oggetto sociale indicato nello Statuto e nell’Atto Costitutivo.

Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, alle mediazioni obbligatorie, a quelle  su base volontaria (ivi compresi gli accordi contrattuali), nonché a quelle demandate dal Giudice, con osservanza delle attuali normative vigenti in materia e di quanto verrà successivamente previsto dalla Legge. Per altri procedimenti di mediazione e conciliazione altrove espressamente disciplinati da peculiari normative di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo; mediazioni tributarie e fiscali, penali, amministrative, familiari, di diritto sportivo, di diritto del lavoro, di diritto societario e bancario ) , il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

In caso di domanda di mediazione congiunta tra le parti tutte le singole disposizioni relative alle parti istanti e alle parti chiamate si applicano congiuntamente a tutte le parti ed i singoli obblighi economici di ogni parte divengono solidali.

R.A.A. si riserva di regolamentare in maniera specifica i procedimenti di mediazione, conciliazione ed arbitrato altrove espressamente disciplinati da peculiari normative di settore

L’Amministratore Unico di R.A.A  o, in sua vece, il membro designato dal Consiglio di Amministrazione,  è il Responsabile dell’Organismo di Mediazione e della gestione della sua attività.  Ove necessario, Il Responsabile dell’Organismo può essere sostituito dal socio di minor anzianità anagrafica. Tutti i riferimenti del presente Regolamento all’Amministratore Unico si intendono estesi al Consiglio di Amministrazione, ove R.A.A. scelga questa forma di amministrazione.

Il presente Regolamento di Procedura è ispirato ai principi di informalità, rapidità e riservatezza. E’ vietata l’iniziativa officiosa del procedimento di mediazione. Il presente Regolamento è inotre approvato dal Ministero della Giustizia ai sensi di Legge e delle Circolari Ministeriali. Esso è quindi opponibile alle parti istanti e a quelle chiamate in mediazione, indipendentemente dal fatto che aderiscano o meno. Esso è inoltre opponibile ai terzi interessati.

Non spetta alle parti o ai loro legali decretare la nullità o l’annullabilità di una mediazione, in quanto essa è pienamente valida ed operativa dal momento in cui viene depositata l’istanza.

Alle mediazioni amministrate da R.A.A., una volta iscritte nel Registro delle mediazioni di R.A.A.,  si applica il presente Regolamento, anche se la parti  hanno stipulato convenzioni o accordi di categoria che prevedono procedure differenti, ivi compresi arbitrati obbligatori. In questo la caso la parte istante è tenuta comunque al pagamento dei Diritti di Segreteria più l’onorario del Mediatore, salvo diversa direttiva unilaterale di R.A.A.

R.A.A., ai fini della gestione delle procedure previste nel presente Regolamento e, in generale a fini divulgativi, commerciali e promozionali della propria attività, può indifferentemente agire tramite il sito web www.resaequaeadr.it, il sito web www.ioconcilio.com®, oppure i siti web che saranno eventualmente  comunicati in seguito.

R.A.A., ai fini della gestione delle procedure previste nel presente Regolamento ed ai fini di amministrare le mediazioni iscritte presso di sé, può siglare accordi di collaborazione e reciprocità con altri Organismi di Mediazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia.

Salvo quanto disposto dalla Legge,  R.A.A. non può assumere diritti o obblighi connessi con gli affari trattati dai Mediatori che operano presso di sé, neanche in virtù di accordi conclusi con altri Organismi di Mediazione

Né l’Organismo, né il Mediatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta. R.A.A. potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione. 

Presentando domanda di mediazione presso R.A.A., la parte istante accetta il presente  Regolamento di Procedura ed il Mediatore che viene assegnato alla sua istanza.  Altresì la parte chiamata, presenziando direttamente all’incontro di mediazione, accetta il presente  Regolamento di Procedura. La firma dell’istanza e l’accettazione della mediazione equivalgono al conferimento di un formale mandato professionale all’Organismo ed al Mediatore designato, affinché svolga il procedimento di mediazione e conciliazione, indipendentemente dall’esito del medesimo, con obbligo di retribuire l’Organismo con le Tariffe ed i Criteri pubblicati dal medesimo ed approvati dal Ministero della Giustizia.  La mancata conoscenza del Regolamento di Procedura di R.A.A. non può essere invocata come scusante. Altresì R.A.A. non è responsabile della mancata e/o erronea comunicazione  alle parti istanti e chiamate da parte dei loro legali di quanto contenuto nel presente Regolamento.

Quando un Avvocato scrive in nome e per conto di una parte a seguito dell’invio di una mediazione o della ricezione di una convocazione – indipendentemente dal fatto che la parte aderisca o meno – egli è obbligato alla conoscenza ed alla comunicazione ai propri clienti del presente Regolamento, ed è responsabile della mancata conoscenza del Regolamento da parte dei propri clienti.

 

R.A.A. non ha alcun tipo di obbligo o responsabilità verso le parti non presenti alla mediazione, o che l’abbiano rifiutata con o senza giustificato motivo.  Tutti i verbali delle mediazioni sono opponibili rispetto alle parti non presenti alla mediazione o che l’abbiano manifestamente rifiutata.

Con la consegna dei verbali di mediazione, con qualsiasi mezzo idoneo, cessano gli obblighi di R.A.A. verso le parti presenti alla mediazione. Nulla potrà essere imputato a R.A.A. per fatti, azioni e/o omissioni avvenuti succesivamente alla consegna dei verbali alle parti presenti alla mediazione.

Tutti i termini di cui al presente Regolamento di Procedura sono si calcolano, tenendo conto dei giorni di calendario – Sabato, Domenica e festivi compresi -,  dal giorno il cui fatto ha dato origine al termine..

Le mediazioni devono concludersi entro 90 (novanta) giorni dal giorno del deposito dell’istanza, intendendosi per conclusione la data di redazione definitiva e di firma di ogni tipo di verbale, con esclusione dal computo dei giorni necessari per la spedizione dei verbali stessi.  Le parti presenti alla mediazione possono estendere concordemente tale termine. Il Mediatore è tenuto a verbalizzare il comportamento della parte che causa lo spirare del termine senza che la mediazione sia conclusa.

In caso di presenza di almeno una delle parti istanti e una delle parti chiamate, Il mediatore può disporre rinvio della mediazione in qualunque momento ed anche contro la volontà delle parti.

Ai fini del presente Regolamento la parola “Mediatore” si riferisce al/ai Mediatore/i principale, a quello/i ausiiario/i, al/i tirocinante/i ed al/ai Consulente/i Tecnico/i.

Tutte le comunicazioni rivolte a R.A.A. e inerenti alle mediazioni devono pervenire all’indirizzo della sede legale della società oppure al numero di fax della società o all’indirizzo email segreteria@resaequaeadr.it, o a quelli che saranno comunicati successivamente, pena la loro invalidità. In particolare non sono valide comunicazioni pervenute a sedi secondarie di mediazione, o direttamente alle parti o ai loro legali, senza che l’Organismo sia messo in copia. La mancanza di messa in copia equivale a mancata conoscenza da parte dell’Organismo di Mediazione.

Le comunicazioni di R.A.A. sono rivolte ed inviate alle parti. Tuttavia se una parte dichiara espressamente di eleggere domicilio presso un legale (o un legale dichiari che una parte ha eletto domicilio presso di sé),  spetta insindacabilmente a R.A.A.  la scelta se effettuare ogni comunicazione o invio di documenti, fatture alle parti comprese, presso il legale  ove la parte è domiciliata o direttamente alla parte.  Se R.A.A. riceve notizia di elezione di domicilio presso un legale,  fino a disdetta della medesima, ogni comunicazione inviata ai legali con qualsiasi mezzo (raccomandata a/r, email, pec, fax, sms), fatture comprese, ha valore di notifica alla parte.

In caso di comunicazioni di qualsiasi tipo inviate a R.A.A. riguardanti le mediazioni, che riportino o meno un indirizzo email di contatto,  o un qualsiasi tipo di contatto, R.A.A. risponderà al contatto del mittente che riuscirà a reperire con tutti i mezzi possibili e la comunicazione così trasmessa si intenderà ricevuta dal mittente della comunicazione, con onere della prova a suo carico.

 

 

I Criteri di Determinazione delle Indennità, Le Tariffe di Conciliazione, Il Codice Etico e la Modulistica di R.A.A. (a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti i tipi di verbale) si intendono parte integrante del presente Regolamento

Il presente Regolamento si conforma alla Legge, alle circolari ministeriali e a tutte le disposizioni concernenti la mediazione civile e commerciale, e si aggiorna automaticamente in caso di nuove disposizioni legislative e/o Circolari Ministeriali le quali avranno prevalenza rispetto alle norme qui contenute, se in contrasto con esse.

Gli aggiornamenti del Regolamento, della modulistica o delle indennità verranno di volta in volta pubblicati sul sito www.resaequaeadr.it o sul sito www.ioconcilio.com®.

Ioconcilio è un marchio di proprietà di R.A.A.

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1 – SEGRETERIA

La Segreteria è situata presso la sede legale di R.A.A.,  amministra e coordina con imparzialità il servizio di mediazione, ed è contattabile esclusivamente  con le modalità e gli orari indicate sul sito web www.ioconcilio.com ® o www.resaequaeadr.it e sui moduli di convocazione delle parti chiamate. Nei giorni di sospensione dei termini di cui alla Premessa al presente Regolamento il servizio di Segreteria è sospeso. L’impossibilità di contattare la Segreteria non può essere invocata come giusitificato motivo per la mancata partecipazione alla mediazione, in quanto la Segreteria è sempre contattabile via fax e/o email.  La Segreteria può delegare agli uffici di R.A.A operanti presso le diversi sedi della società l’espletamento di alcuni servizi amministrativi, logistici e di supporto allo svolgimento dei procedimenti di mediazione.  Su disposizione del responsabile dell’Organismo la Segreteria può essere gestita dai soci di capitale di R.A.A.

Le comunicazioni tra la Segreteria e la clientela avvengono preferibilmente via fax e/o email. Le comunicazioni della Segreteria o del Responsabile dell’Organismo avvengono tramite PEC o tramite la posta a suffisso resaequaeadr.it e vengono inviate, per coloro che sono dotati di un indirizzo a suffisso resaequaeadr.it, a tale indirizzo. R.A.A. non può essere ritenuta responsabile per la mancata lettura delle comunicazioni inviate via email. Ogni tipo di documento o verbale può essere indifferentemente trasmesso, anche tramite posta elettronica,  dal Mediatore o dalla Segreteria alle parti.

I verbali trasmessi via email devono essere debitamente firmati. La trasmissione mediante posta elettronica ha valore di invio di “copia conforme”, senza ulteriore bisogno che il documento sia trasmesso per posta ordinaria. I documenti inerenti alle mediazioni possono essere trasmessi indifferentemente alla Segreteria o direttamente al Mediatore, per via email, spedizione postale o consegna personale. I documenti, se non accompagnati dalla dicitura “espressamente riservati al solo Mediatore” si intendono a disposizione di tutte le parti. R.A.A. non è responsabile della mancata consegna di documenti

 

ART. 2 – OBBLIGHI DI  RISERVATEZZA E DI RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE

Tutti coloro che prestano la propria opera o servizio presso R.A.A. o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione, sono tenuti al rispetto degli obblighi  di riservatezza in merito a tutto quanto appreso per ragioni dell’opera o del servizio.

Il Mediatore non può essere tenuto a prestare testimonianza relativamente alle  informazioni acquisite nel procedimento di mediazione avanti ad alcuna Pubblica Autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 del Codice di Procedura Penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 del Codice di Procedura Penale in quanto applicabili. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Tale consenso si ritiene presunto, a meno di specifica manifestazione scritta di diniego della parte interessata. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.  Le parti presenti ed il Mediatore non riferiranno a terzi estranei alla procedura  ogni informazione e documentazione di cui vengano a conoscenza durante la procedura medesima, e non chiederanno ad alcuno dei partecipanti di riferire o testimoniare sui fatti, notizie o documenti di cui essi siano venuti a conoscenza o in possesso durante il procedimento ed attinenti ad esso ed ai rapporti tra le parti, tra le parti ed i consulenti, tra le parti ed i terzi interessati.

 

 

CAPO II – PROCEDURA DI MEDIAZIONE

ART.3 – ISTANZA DI MEDIAZIONE

La procedura di mediazione viene avviata dalla parte istante con l’invio, a mezzo fax o per via  telematica, del modulo denominato “Istanza di mediazione”, predisposto da R.A.A. e scaricabile dai  siti internet ( www.resaequaeadr.it e www.ioconcilio.com ® ) o richiedibile alla Segreteria.

 

L’istanza deve contenere:

a)      il nome dell’Organismo;

b)      l’indicazione delle parti, preferibilmente complete di   generalità ,  indirizzi completi di cap,  indirizzo email e identificativi fiscali. L’incompletezza dei dati non è causa di nullità o annullabilità dell’istanza né può valere come “giustificato motivo” per l’assenza, bastando infatti la generica indicazione del nome e cognome o ragione sociale dell’istante a soddisfare il criterio di cui all’art. 4 co. 2 del D.lgs 28/2010.  Preferibilmente l’istanza deve contenere  nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo email dei legali che assistono la parte, se nominati.

 

 

 

 

c)      l’oggetto e le ragioni della pretesa (anche in maniera sintetica.  L’indicazione sintetica non è causa di nullità o di annullabilità della domanda, né può valere come “giustificato motivo” per l’assenza); In caso di vertenza assicurativa è preferibile indicare anche il numero di sinistro della parte istante e di quella chiamata, ma la mancata indicazione non costituisce gustificato motivo per l’assenza alla mediazione.

d)      l’indicazione del valore della lite; In caso di mancata indicazione od indicazione indeterminata o indeterminabile si applicheranno i criteri di determinazione delle indennità di R.A.A.

R.A.A. non è responsabile per le conseguenze dell’incompleta o errata comunicazione di tali dati. Altresì, R.A.A. non può essere ritenuta responsabile nei casi in cui la convocazione delle parti non sia andata a buon fine.

 

Con la presentazione della domanda l’istante, irrevocabilmente:

–          conferisce a R.A.A. mandato a convocare la/le controparte/i in ogni forma e con ogni mezzo;

–          conferisce a R.A.A. mandato a fissare il primo incontro programmatico e designare il mediatore;

–          accetta il presente Regolamento di Procedura e accetta di partecipare alla mediazione richiesta e di sostenerne i relativi costi, anche in caso di rinuncia o di mancata presentazione dopo un eventuale rinvio;

 

Al ricevimento dell’istanza, la Segreteria di R.A.A provvede a numerarla e registrarla in ordine cronologico e di provenienza in apposito Registro, anche informatico, degli affari di mediazione di cui è responsabile il Responsabile dell’Organismo o persona da lui nominata. Nel caso in cui pervengano a R.A.A. integrazioni all’istanza originale (ad esempio aumento del numero delle parti chiamate) in data successiva alla spedizione della convocazione, queste integrazioni si considerano parte dell’istanza originale ed i termini di cui all’art. 5 primo capoverso del presente Regolamento si devono considerare a partire dal giorno in cui R.A.A. ha ricevuto le integrazioni.

 

La procedura di mediazione ha inizio a partire dalla data di registrazione dell’istanza di mediazione. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Organismo. La procedura di mediazione deve concludersi entro tre mesi dal giorno dell’iscrizione della mediazione nel Registro predisposto dall’Organismo. Tale termine può essere esteso tramite accordo di tutte le parti che hanno aderito alla mediazione – o che non vi abbiano manifestamente rinunciato, anche successivamente – ed approvazione di R.A.A.

ART. 4 – SCELTA DEL MEDIATORE

Il Mediatore è designato dal Responsabile dell’Organismo,  il quale ha la facoltà, ma non l’obbligo,  di tenere conto delle eventuali richieste delle parti.  Il Responsabile dell’Organismo, nell’assegnare le mediazioni, non deve tenere conto di criteri di turnazione paritaria.   Sono fatti salvi specifici accordi tra il Responsabile dell’Organismo ed il Mediatore. La designazione non potrà tuttavia essere in contrasto con i criteri  previsti dal successivo art. 11 .  Se entro tre giorni di calendario dalla designazione il Mediatore non dichiara manifestamente di rifiutare l’incarico, questo si intende accettato.

 

 

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione. Tuttavia l’eventuale formulazione della proposta conciliativa può pervenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione. Ove il Mediatore nominato dichiari di non poter accettare l’incarico, R.A.A è tenuta ad individuare un altro mediatore.  Se è il Responsabile dell’Organismo a dover essere sostituito, l’individuazione del nuovo Mediatore viene demandata al socio di R.A.A. di capitale di minor anzianità anagrafica

Nelle controversie che richiedano specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più Mediatori Ausiliari.  Quando ciò non sia possibile, l’Organismo , o  il Mediatore possono avvalersi di un esperto tra quelli iscritti negli albi dei Consulenti presso i Tribunali. Le parti presenti alla mediazone non possono rifiutare tale nomina. I compensi spettanti agli esperti di cui sopra rispetteranno i minimi previsti dalle tabelle ministeriali.  L’onorario inoltre sarà calcolato detraendo uno sconto del 20% sul compenso previsto dalle Tabelle.  Detti onorari verrano liquidati direttamente dalle parti, dietro presentazione di regolare fattura, tramite bonifico a 30 gg fine mese data fattura.

ART. 5 – CONVOCAZIONE DELLE PARTI

La Segreteria, o il Mediatore su indicazione di quest’ultima, entro 30 giorni di calendario dall’iscrizione dell’istanza nel Registro delle Mediazioni (Sabato, Domenica e festivi compresi) convoca le parti per il primo incontro programmatico.

I 30 giorni decorrono dal giorno  dell’iscrizione dell’istanza nel Registro delle istanze di R.A.A.   R.A.A. non è Responsabile della mancata o tardiva convocazione delle parti nel caso in cui di essa sia stato incaricato il Mediatore. La convocazione  recepisce tutti gli elementi identificativi previsti dalla Legge per l’istanza  ed in essa  contenuti, compresi eventuali allegati, ed indicati dall’istante. Pertanto il suo invio costituisce “comunicazione della domanda”, e  non vi è quindi obbligo di allegare alla medesima copia dell’istanza. Si ricorda inoltre che  “l’istanza di mediazione  non necessita di esatta formulazione giuridica” (Trib. Mantova – Ord 25/6/2012).

Nella convocazione inviata ad una specifica parte non è obbligatorio indicare i nominativi di tutte le altri parti chiamate. A seguito di adesione al primo incontro programmatico di mediazione e pagamento delle spese di Avvio sarà possibile richiedere copia dell’istanza, che verrà inviata esclusivamente via email alle parti. A tal fine la parte richiedente si impegna a comunicare il proprio indirizzo email, pena l’improcedibilità della richiesta.  R.A.A. potrà inviare copia dell’istanza al legale della parte, se nominato.

Il mancato invio di copia dell’istanza antecedentemente all’adesione non è causa di nullità e/o annullabilità della mediazione e non cositutisce causa di giustificato motivo per la non adesione, spettando esclusivamente a R.A.A. la definizione  degli elementi da riportare nella convocazione per identificare l’oggetto della controversia e le ragioni della pretesa. Tali comunicazioni possono essere eseguite  con ogni mezzo idoneo alla ricezione e dunque a mezzo raccomandata r/r, pec, email, fax, sms o  pubblici proclami ( a titolo esemplificativo e non esaustivo annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale e/o locale).

 

 

Il semplice invio della comunicazione costituisce prova della convocazione. L’onere della prova della mancata convocazione spetta alla parte chiamata.  Se la parte chiamata rifiuta la ricezione della raccomandata o del corriere espresso, o questi ritornano al mittente per compiuta giacenza, anche a seguito di tentata riconsegna non andata a buon fine da parte di un corriere,  la parte si intende comunque convocata. La convocazione può essere provata anche tramite firma di ricevuta su palmari digitali di corrieri espressi.

Alle parti istanti, o ai loro legali, viene inviata una semplice comunicazione, preferibilmente via email, contenente la data, luogo ed ora della mediazione. La comunicazione ai legali vale come comunicazione alle parti.

Dalla data di ricezione della convocazione, la parte che non accetti manifestamente di partecipare entro 7 giorni di calendario, verrà considerata come “avente rifiutato la mediazione” e non potrà presentarvisi direttamente. Sono fatti salvi differenti accordi tra le parti.

Se nessuna delle parti chiamate aderisce al primo incontro programmatico di  mediazione, la Segreteria avvertirà gli istanti emetterà un verbale di rinuncia alla mediazione delle controparti ed il Mediatore non ha l’obbligo di presentarsi al primo incontro programmatico.

Se almeno una delle parti chiamate accetta il primo incontro programmatico di mediazione l’istante (gli istanti) si obbligano a partecipare ala mediazione ed a sostenerne i costi, anche in caso di rinuncia successiva. Nel caso di convocazioni di più parti la Segreteria non ha l’obbligo di informare le altre parti dei nominativi di coloro che hanno aderito al primo incontro di mediazione.

Una volta ricevuta la convocazione, eventuali richieste di rinvio del primo incontro potranno essere fatte solo se la parte aderisce alla mediazione, corrispondendo le spese come indicate nei Criteri di Determinazione delle Indennità, e sono soggette all’approvazione di R.A.A., che può rifiutarle senza appello. In particolare;  a) non vengono accettate richieste di rinvio basate sulla semplice esibizione di certificati medici a meno che, durante il primo incontro, tutte le parti presenti acconsentano per iscritto a tale rinvio, che avrà luogo non oltre 15 giorni di calendario dalla data del primo incontro.  b) in caso di pluralità di parti chiamate spetta insindacabilmente al Mediatore concedere il rinvio se non tutte le parti chiamate lo chiedono.

Le mediazioni amministrate ai sensi di questo regolamento  sono soggette a competenza territoriale per luogo (Art. 4 co.1 D.lgs 28/2010). Nel rispetto di quanto sopra l’indicazione del luogo di svolgimento del procedimento spetta a R.A.A. ed  è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. In caso di contestazione sulla competenza territoriale spetta insindacabilmente ad R.A.A. la decisione finale sulla competenza. Se R.A.A. riconosce che la competenza territoriale è errata, ha diritto di spostare il luogo di mediazione presso la sua sede secondaria territorialmente competente senza che l’istante debba riproporre nuova istanza.  Se l’istante convoca la parte chiamata in un luogo ove R.A.A. non abbia una propria sede secondaria, R.A.A può far svolgere la mediazione ad altro Organismo con il quale abbia raggiunto accordi di collaborazione.

Nelle mediazioni amministrate da R.A.A. non è possibile, per le parti chiamate,  proporre chiamata di terzo o domanda riconvenzionale. In questi casi è necessario proporre nuova istanza di mediazione, che potrà essere trattata separatamente o congiuntamente all’istanza originaria, e che costituirà un costo a sé stante.

Non spetta a RAA la convocazione di eventuali litisconsorti, dovendosi RAA attenere solo ed esclusivamente ai nominativi chiamati in mediazione su indicazione dell’istante nell’istanza di mediazione. In questi casi è necessario proporre nuova istanza di mediazione, che potrà essere trattata separatamente o congiuntamente all’istanza originaria, e che costituirà un costo a sé stante.

 

 

 

 

Nel corso della mediazione tuttavia, il Mediatore può estendere, se lo ritiene opportuno ed esclusivamente  per far emergere le motivazioni del contrasto tra le parti, ed anche su richiesta delle medesime, l’oggetto della discussione ad altri elementi, ma ciò non rende la mediazione né nulla né annullabile, né obbliga la parti ad addivenire ad un accordo su tutti i nuovi elementi, potendo ben i Mediatore ricondurre la mediazione nell’ambito dell’istanza originale, e senza che le parti possano opporvisi.

Le parti chiamate non possono addurre come giustificato motivo per la mancata adesione alla mediazione o per una sua eventuale nullità o annullabilità il rifiuto del mediatore di ampliare l’oggetto della medesima.

La partecipazione alla mediazione comporta la conoscenza ed accettazione dell’imparzialità del Mediatore. Eventuali richieste di sostituzione del Mediatore principale o di quello Ausiliario dovranno essere motivate e pervenire a R.A.A., a pena di improcedibilità della richiesta,  esclusivamente tramite raccomandata r/r prima dell’inizio della Mediazione.  R.A.A. deciderà insindacabilmente sulla richiesta.

Le mediazioni e le conciliazioni si svolgono presso il luogo indicato dalla Segreteria o dal Mediatore nella convocazione. Ferma restando la competenza di cui all’art. 4 co. 1 del novellato D.lgs 28/2010,  il Mediatore può cambiare la sede di svolgimento in ogni momento, purchè avverta tutte le parti con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’ora indicata come quella di inizio della Mediazione.  All’atto della domanda l’istante può indicare un luogo di svolgimento preferenziale e/o differente da quello di una delle sedi di R.A.A. Le disposizioni dell’art. 55 bis del Codice Deontologico Forense non rendono le mediazioni né nulle né annullabili:  le mediazioni possono quindi avere luogo in uno studio legale, giacchè agli studi legali è impedito solamente avere sede di un Organismo, e non svolgere le mediazioni al proprio interno.

Il mediatore o la Segreteria possono liberamente contattare le  parti al fine di favorire l’incontro o recuperare i crediti dalle parti: e ciò anche quando la parte abbia dichiarato di eleggere domicilio presso un legale. Gli Avvocati infatti, quando  esercitano l’attività di Mediatore ,  non sono tenuti al rispetto dell’obbligo dell’art. 27 del codice deontologico forense, concretandosi l’attività di Mediatore in una posizione di terzietà.

Si ricorda inoltre che “E’ illegittimo il primo comma dell’art. 55 bis del Codice deontologico forense, nella parte in cui dispone che le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione devono essere rispettate dall’avvocato che svolge funzione di mediatore , nei limiti in cui (id est, se e in quanto) dette previsioni non contrastino con quelle del presente Codice; infatti, il Codice deontologico – che nel sistema delle fonti è certamente di rango subordinato alla normativa primaria in materia di conciliazione – non ha la forza di prevalere sulle norme primarie con lo stesso contrastanti” (Tar Lazio – Roma, Sez. III Quater, n. 8858/2012)

Salvo il termine tecnico per la ricezione della convocazione, R.A.A. non è obbligata a garantire un tempo minimo tra la data di iscrizione della mediazione nel Registro e la data di svolgimento del primo incontro.

ART. 6 – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI NELLA PROCEDURA

Le parti devono intervenire a tutti gli incontri di mediazione personalmente o, nel caso di persona giuridica, tramite il proprio rappresentante legale munito dei relativi poteri che lo rendano disponibile del diritto o dell’interesse in questione (inclusi quelli di conciliare e transigere controversie e di impegnare quindi la parte medesima). Nelle mediazioni nelle materie obbligatorie di cui all’art. 5 del D.lgs 28/2010 l’Assistenza di un Avvocato è obbligatoria ed è economicamente a carico delle parti.

La parti possono farsi rappresentare  da persona  informata sui fatti, munito di idonea procura  notarile, nella quale siano conferiti anche idonei poteri che lo rendano disponibile del diritto o dell’interesse in questione, di poter conciliare e transigere la lite e di impegnare quindi le parti medesime. Nelle mediazione in materia di condominio l’Amministratore deve avere i poteri di impegnare il condominio.

 

La generica procura alle liti non è titolo sufficiente affinchè il legale possa presenziare in vece della parte. In caso di regolarità della procura, spetta esclusivamente al Mediatore concedere eventuali rinvii per permettere al procuratore presente in mediazione di verificare con il titolare del diritto oggetto della mediazione la possibilità di conciliare. In caso di concessione del rinvio le parti si impegnano a saldare anticipatamente il costo della mediazione, salvo conguagli.  In materia di rappresentanza nella mediazione, R.A.A. si conforma alla giurisprudenza, secondo la quale “Giova precisare, peraltro, …..omissis…., che al tavolo di mediazione, si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso” (Tribunale di Varese, Decreto 13/2/2012)

In tutti i casi in cui il Mediatore verifichi la mancanza di rappresentanza, spetta esclusivamente a lui la scelta se disporre o meno un rinvio al fine di sanare la mancata rappresentanza o di far intervenire la parte personalmente, senza possibilità delle parti di opporvisi.

ART. 7 – PRIMO INCONTRO INFORMATIVO DI MEDIAZIONE

R.A.A. favorisce in tutti i modi la partecipazione delle parti alla mediazione. Esse hanno infatti la possibilità di:

– farsi rappresentare da un procuratore speciale ogni qualvolta non vogliano o non possano intervenire personalmente;

– richiedere il servizio di mediazione on-line nel caso in cui giudichino disagiata la sede di mediazione;

– richiedere un rinvio prima dell’inizio della mediazione, sostenendone i relativi costi;

– richiedere informazioni alla Segreteria, qualora non abbiano chiari i motivi della convocazione.

 

Per i motivi di cui sopra i casi di “giustificato motivo” per l’assenza alla mediazione saranno vagliati attentamente dalla Segreteria e dal Mediatore e spetterà solo alla Segreteria, in ultima istanza, stabilire se una mancata partecipazione sia giustificata o meno.

Non è possibile inviare una proposta transattiva in luogo dell’adesione alla mediazione. Ogni proposta deve infatti avvenire alla presenza del Mediatore e previa adesione.

Se la parte chiamata accetta l’invito alla mediazione, il primo incontro ha inizio nel giorno, ora e luogo indicato  nella convocazione. La Segreteria ha la facoltà, ma non l’obbligo di tenere conto del luogo di svolgimento indicato dall’istante, ivi compreso lo studio del legale dell’istante. La rinuncia della parte istante è soggetta ai Criteri di Determinazione delle Indennità.

 

Con la comparizione davanti al Mediatore la parte chiamata accetta irrevocabilmente il presente Regolamento di Procedura  ed il Mediatore assegnato all’istanza alla quale ha aderito.  Eventuali comunicazione di mancata adesione pervenute all’Organismo dopo la data del primo incontro o inviate in luoghi differenti da quello della sede legale di R.A.A, direttamente alle parti o ai loro legali,  verranno considerate come partecipazione non giustificata alla mediazione.  Se una parte, regolarmente convocata, non aderisce alla mediazione, essa non deve essere riconvocata in caso di rinvio.  Sono fatte salve diverse volontà delle parti presenti, purchè tutte concordi nel riconvocare gli assenti.

ART. 8 – PROPOSTA CONCILIATIVA

In qualunque momento del procedimento il Mediatore, se tutte le parti gliene fanno concorde richiesta scritta, può formulare una proposta conciliativa che ritenga ragionevole ed opportuna.  Il Mediatore ha comunque facoltà di formulare una proposta propria quando l’accordo non è raggiunto (in presenza di almeno una delle controparti). In caso di mediazione obbligatoria il Mediatore può formulare la proposta in autonomia se questa opzione è prevista dalla Legge.  In entrambi i casi la proposta può prevenire da altro Mediatore del medesimo organismo di Mediazione. Tra la richiesta della proposta e l’invio della medesima non vi è un termine minimo o massimo, in quanto l’unico termine da rispettare è quello dei 90  giorni per la conclusione della procedura.  Il mediatore non può quindi concordare un termine con le parti per la spedizione della proposta. Ogni accordo di tal genere è da ritenersi nullo.  La proposta di conciliazione deve essere comunicata solamente a tutte le parti presenti alla mediazione per iscritto. Entro sette giorni di calendario dalla ricezione della proposta le parti devono inviare al Mediatore o alla Segreteria l’accettazione o il rifiuto scritto della proposta. In mancanza di comunicazione entro il termine di cui sopra la proposta si ha per rifiutata. Il Mediatore può estendere tale termine, purchè sia in grado di redigere il verbale definitivo rispettando i tempi di cui alla premessa del presente Regolamento di Procedura.

ART. 9 – ESITI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Ipotesi 1: Mancata accettazione del primo incontro informativo di mediazione.

Una volta ricevuta l’istanza la Segreteria (o il Mediatore) provvedono all’invio della convocazione alla/e parte/i chiamata/e. Dalla ricezione della convocazione essa/e ha/hanno sette giorni di tempo per rifiutare la convocazione. In caso di mancata risposta la convocazione si intende per rifiutata. Nel caso di pluralità di parti  chiamate, qualora solo alcune di esse dichiarino di non voler accettare il primo incontro di mediazione, questo si svolge solo tra coloro che hanno manifestato la volontà di accettarlo.

Il Mediatore sarà tenuto a verbalizzare la mancata accettazione del primo incontro informativo,  con o senza  “giustificato motivo”, della parte chiamata.  In caso di mediazioni in materia di contratti assicurativi o RC medica e sanitaria  non viene  considerato “giustificato motivo” il non poter risalire al n° di sinistro da parte della parte chiamata in quanto questa ricerca è specifica responsabilità della compagnia convocata  in mediazione. Non verrà inoltre considerato “giustificato motivo”  il fatto che il danno debba essere gestito in modalità di risarcimento diretto, in quanto l’istante ha specificatamente chiesto, con il deposito dell’istanza,  di avvalersi della procedura della mediazione.. Altresì non verrà considerato giustificato motivo la “congruità dell’offerta” eventualmente già effettuata, in quanto questo attiene strettamente all’oggetto dell’eventuale giudizio.

L’onere delle comunicazioni della mancata presenza è a carico delle parti . In caso di mancata presenza o di rifiuto motivato il Mediatore si limiterà a certificare genericamente la mancata partecipazione o il rifiuto di una o più parti, senza obbligo di indicazione dei motivi.  Tale verbale non deve essere controfirmato dalla/e parte/i presente/i.

In caso  mancata partecipazione al primo incontro informativo obbligatorio di mediazione valgono le conseguenze di cui all’art. 8 ultimo co del novellato D.lgs 28/2010

 

Ipotesi 2: Esito positivo o negativo del primo incontro programmatico.

La parte è considerata assente se non si presenta entro 30 minuti dall’ora indicata nella convocazione.

Il Mediatore può, a suo insindacabile giudizio,  estendere tale intervallo di tempo fino ad ulteriori 30 minuti. Tuttavia, una volta che avrà congedato le parti presenti, il Mediatore non potrà disporre nessun rinvio della mediazione, tranne che con il consenso scritto delle parti presenti.

Nel primo incontro programmatico il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il Mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro Avvocati a esprimersi sula possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nel caso di pluralità di parti istanti e/o chiamate, qualora al termine del primo incontro alcune di esse dichiarino di non voler proseguire la mediazione, questa si svolge solo tra coloro che hanno manifestato la volontà di continuare.

 

Nel caso di mancata prosecuzione della mediazione a seguito del primo incontro programmatico il Mediatore è tenuto a verbalizzare la volontà delle parti, indicando quale di esse avrebbe voluto proseguire oltre il primo incontro.

 

Se, a seguito dell’esito positivo del primo incontro programmatico, le parti decidono di proseguire nella mediazione, questa può iniziare immediatamente o a seguito di rinvio. Nel momento in cui le parti decidano di proseguire, esse accettano l’applicazione delle tariffe di mediazione.

La mediazione è condotta senza alcuna formalità, nel rispetto dei principi del presente Regolamento. Il Mediatore può sentire le parti congiuntamente e/o separatamente (sessioni separate) e anche in assenza del legale di fiducia delle parti.

Ipotesi 3: Accordo di conciliazione

Ove le parti abbiano raggiunto un accordo su una composizione amichevole della controversia, il Mediatore forma processo verbale,  al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.  L’accordo allegato deve essere redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Se l’accordo avviene a seguito di invio di proposta conciliativa le parti dovranno incontrarsi nuovamente per sottoscrivere il processo verbale, oppure scambiarselo, anche elettronicamente, al fine di raccogliere tutte le firme di coloro che hanno raggiunto l’accordo.

 

Se l’accordo è sottoscritto solo da alcune delle parti presenti alla mediazione, esso produrrà effetto solo tra le parti che l’hanno sottoscritto e nei confronti dei terzi che non hanno partecipato alla mediazione, ed il processo verbale dovrà riportare l’elenco di coloro che hanno raggiunto l’accordo e quello di coloro che non l’hanno raggiunto.

 

Se in seguito all’accordo di conciliazione le parti sottoscrivono uno dei contratti o compiono un atto soggetto a trascrizione ai sensi dall’art. 2643 c.c., il processo verbale di conciliazione deve essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Le parti possono prevedere che, in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni previste dall’accordo, la parte inadempiente corrisponda una somma di denaro.

 

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un Avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi Avvocati costituisce titolo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico (art. 12 novellato D.lgs 28/2010)

Ipotesi 4: Mancato accordo.

Quando almeno una delle parti istanti ed una delle parti chiamate, a seguito del primo incontro programmatico, accettino di partecipare all’incontro di mediazione, quest’ultima si considera iniziata, indipendentemente dall’esito, e indipendentemente dal fatto che l’obbligazione oggetto della mediazione sia divisibile o meno, e  la mediazione avrà il costo pieno stabilito dai Criteri di Determinazione delle Indennità. Se le parti non raggiungono un accordo conciliativo, il Mediatore forma un processo verbale, denominato “verbale negativo per mancato accordo delle parti” nel quale potrà tuttavia inserire che l’impossibilità dell’accordo deriva dall’assenza di una o più parti. (come ad esempio nel caso di mediazioni in materia condominiale).

Se il mancato accordo avviene alla presenza delle parti, il documento dovrà essere controfirmato dalle parti medesime. Se il mancato accordo avviene a seguito dell’invio alle parti della proposta conciliativa, rifiutata da una o più parti, il verbale verrà firmato solamente dal Mediatore ed avrà valore fra le parti presenti senza possibilità di opposizione da parte delle emdesime.   In tutti i casi il verbale   indicherà solamente in maniera sintetica quale sarebbe stato l’oggetto dell’accordo e quale parte lo abbia accettato o meno, senza obbligo di indicare le ragioni dell’accettazione o del rifiuto.

In tutte  le ipotesi precedenti di mancato accordo  la mediazione, una volta conclusa, si potrà riaprire solo con il consenso di tutte le parti e di RAA, e solo prima della consegna del verbale definitivo.

Tutti i verbali descritti nelle ipotesi 1-2-3-4, una volta firmati dal Mediatore, e dagli Avvocati quando indicato dalla Legge, sono opponibili alle parti presenti alle mediazioni, a quella che l’abbiano rifiutata ed ai terzi interessati.

CAPO III – I MEDIATORI

ART. 10 –  INQUADRAMENTO GIURIDICO ED INCOMPATIBILITA’ DEL MEDIATORE

Le parti istanti e quelle chiamate, indipendentemente dal fatto che aderiscano o meno, non possono sindacare sulla competenza del Mediatore, in quanto i Mediatori di R.A.A sono tutti accreditati dal Ministero della Giustizia, sono in regola con i tirocinii assistiti e con gli obblighi formativi.

Gli Avvocati sono Mediatori di diritto, ma ciò non obbliga in alcun modo RAA ad iscriverli alle proprie liste di Mediatori. RAA può inoltre chiedere agli Avvocati una specifica formazione prima di iscriverli nelle proprie liste.

In particolare i Mediatori di R.A.A., anche se Mediatori di diritto a seguito delle disposizione del novellato D.lgs 28/2010 (così come corretto dal c.d. “Decreto del Fare”) devono aver frequentato il Corso per Mediatore Civile di 50 ore previsto dalla Legge e devono aver svolto i 20 tirocinii gratuiti previsti dalla Legge.  In difetto potranno operare solo su autorizzazione del Responsabile dell’Organismo.

Non potrà essere quindi accolto come “giustificato motivo”,  per non aderire alla mediazione, la competenza del Mediatore di R.A.A. Le parti che presenziano in mediazione riconoscono ed accettano il primo comma del presente articolo.

I Mediatori   sono legati a R.A.A. da un rapporto giuridico ed economico  di tipo libero professionale con corresponsione a prestazione di opera ai sensi dell’art. 2222 cc, con esclusione specifica di ogni rapporto di tipo subordinato o parasubordinato .  Per poter operare in qualità di Mediatore presso R.A.A. , il Mediatore deve aver sottoscritto con la società la Lettera di Incarico/Contratto di Prestazione d’Opera.

Al Mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi, connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore che, rispetto ad una specifica mediazione affidatagli, versi in una delle condizioni previste dall’art. 51 numeri 1, 2, 3, 4, 5 c.p.c., ha l’obbligo di astenersi da quello specifico incarico.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non può svolgere le funzioni di Arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della Mediazione.

Il Mediatore cesserà di operare presso R.A.A. nei casi di seguito indicati:

a) qualora vengano meno i requisiti previsti dalla Legge;

b) per avvenuta violazione degli obblighi del presente Regolamento, nonché quelli posti a suo carico dalla Legge e dal Codice Etico.

c) ove si realizzino le incompatibilità di cui al presente articolo;

d) su richiesta scritta del Mediatore.

e) Qualora non ottemperi ai requisiti di aggiornamento obbligatorio e di tirocinio obbligatorio;

f) Qualora venga espulso dalle liste dei Mediatori del Ministero della Giustizia;

Il Responsabile dell’Organismo., accertato il verificarsi di una delle cause di decadenza di cui alle sopramenzionate ipotesi sub a) b) c)  d) e) ed f), per l’effetto, dichiarerà decaduto il Mediatore. Ove, all’atto del provvedimento di decadenza del Mediatore, sussistano mediazioni in corso assegnate al Mediatore decaduto, R.A.A.. nominerà un nuovo Mediatore il quale proseguirà la medesima procedura senza aggravi di costi per le parti

Se il venir meno della qualifica di Mediatore riguarda il Responsabile dell’Organismo di Conciliazione, la decadenza è pronunciata d’ufficio dal socio di R.A.A. di minor anzianità anagrafica.

R.A.A non ha l’obbligo di uniformarsi a regolamenti o direttive di Ordini Professionali, Ministeri, Enti e Società ai quali il Mediatore eventualmente appartenga.

E’ responsabilità del singolo mediatore aggiornarsi con i tirocinii e i corsi di formazione obbligatori e comunicare l’avvenuto aggiornamento al Ministero della Giustizia.

E’ responsabilità del Mediatore assicurarsi contro i rischi professionali derivanti dall’attività di Mediatore. In caso di mancata assicurazione RAA addebiterà al Mediatore eventuali franchigie relative a sinistri che dovessero essere risarciti alle parti e derivanti dall’attività di quello specifico Mediatore.

ART. 11 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE

Al fine di garantire l’imparzialità e la professionalità nella prestazione del servizio l’Amministratore di R.A.A. sceglie il nominativo del Mediatore tenendo conto dei seguenti criteri inderogabili:

a)      Magistrati in quiescenza, Professori Ordinari o Associati in Diritto Civile o Diritto Privato o Diritto Processuale Civile, o in materie attinenti la Mediazione Civile ed in generale i sistemi di Risoluzione Alternativa delle Controversie, Avvocati iscritti  all’ Albo professionale e Praticanti Avvocati iscritti agli Albi dei Praticanti, Notai iscritti all’Albo Professionale e Praticanti Notai iscritti agli Albi dei Praticanti:  abilitati in ogni materia prevista dalla Legge e ad ogni mediazione obbligatoria, di origine contrattuale, volontaria, o demandata dal Gudice, senza limiti di valore

 

b)      Avvocati iscritti o stabiliti in un Albo professionale o ad un Ordine di un qualsiasi paese membro della Comunità Europea: abiltati in ogni materia prevista dalla Legge e ad ogni mediazione obbligatoria, di origine contrattuale, volontaria, e demandata dal Giudice, in ogni caso senza limiti di valore e materia. Tale criterio è valido anche per i soggetti non esercitanti la professione, purchè abbiano sostenuto l’esame di ammissione, se previsto al momento della loro iscrizione, nel loro paese o in un paese membro della Comunità Europea, o siano stati iscritti a qualsiasi titolo ad Collegio, Ordine o Albo di un qualsiasi paese membro della Comunità Europea per almeno un anno anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

 

c)      Laureati in materie giuridiche od economiche o equipollenti: abilitati ad ogni mediazione, senza limiti di materia, relativa a liti con valore non superiore ad Euro 250.000,00 all’atto dell’istanza. Nel caso in cui il soggetto sia in possesso di una esperienza lavorativa complessiva almeno decennale, alternativamente,  nei campi giuridico, gestionale, contrattuale, finanziario, amministrativo, commerciale di Consulente del Lavoro o Dottore Commercialista, il limite di cui sopra è elevato ad Euro 1.000.000,00.

d)      Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro iscritti ai rispettivi Albi: abilitati ad ogni materia prevista dalla Legge e ad ogni mediazione di origine contrattuale e volontaria, o demandata dal Giudice ad esclusione di quelle relative alla responsabilità medica, patti di famiglia e da diffamazione a mezzo stampa, con il limite di valore previsto dalla successiva lettera i), Il limite di materia si considera superato dai predetti soggetti quando abbiano partecipato in qualità di tirocinanti ad almeno due mediazioni in queste specifiche materie.

e)      Medici, Medici Odontoiatri, Odontoiatri e professioni mediche o infermieristiche o qualifiche assimilabili: abilitati solamente mediazioni in tema di responsabilità medica o di danno assicurativo derivante da lesioni o assimilabili, con il limite di valore previsto dalla successiva lettera i).

f)       Psicologi, psicoterapeuti, e Laureati in materie umanistiche in genere: abilitati a mediazioni solo in materie relative a successioni ereditarie, patti di famiglia e diffamazione a mezzo stampa, con il limite di valore previsto dalla successiva lettera i)

g)      Mediazioni internazionali: Tali mediazioni possono essere svolte solo dai soggetti che siano stati accreditati in qualità di “Mediatore esperto nella materia internazionale presso il Ministero della Giustizia”, senza limite di valore.

h)      Mediazioni in tema di materia di rapporti di consumo: Tali mediazioni possono essere svolte solo i soggetti che siano stati accreditati in qualità di “Mediatore esperto nella materia dei rapporti  di consumo presso il Ministero della Giustizia”, senza limiti di valore.

i)        Mediazioni relative a liti, in qualsiasi materia, dal valore superiore ad Euro 2.500.000,000: sono abilitati i Mediatori, con esclusione di quelli previsti dalle precedenti lettere e), f), j) e k), che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, ad almeno venti mediazioni dalla data del conseguimento del titolo presso l’Ente Formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia.

j)        Geometri, Architetti, Ingegneri, Periti Industriali e Commerciali, e Ragionieri Commercialisti, iscritti ad Albi Professionali, ed  in genere e tutte le qualifiche ed i diplomi e le Lauree assimilabili: tutte le mediazioni, con il limite di valore previsto dalla precedente lettera h), nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, locazione, comodato, rapporti di vicinato, contratti di appalto e subappalto, divisioni ereditarie di immobili e terreni, usucapione e accertamento della proprietà, realizzazione di opere edili, materia di sicurezza in generale, edilizia ed urbanistica in genere, contratti assicurativi e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

k)      Mediatori in possesso di altre lauree o diplomi di scuola secondaria superiore o iscritti ad altri ordini professionali: abilitati per ogni materia per liti non superiori al valore di Euro 5.000,00.

l)        In ogni caso il Mediatore deve avere dato la propria disponibilità a svolgere almeno dieci mediazioni o tirocini in un anno solare, indipendentemente dal fatto che ne venga poi assegnato, e svolto,  un numero inferiore.

m)    I Mediatori, ad esclusione di quelli previsti sub e), f), j) e k)  che hanno al proprio attivo almeno cinquanta mediazioni, a qualsiasi titolo, sono abilitati a qualsiasi materia e valore, tranne le mediazioni previste dalle lettere g) ed h), per le quali esiste apposito elenco.

n)      In ogni caso, prima di operare in autonomia, i Mediatori devono dimostrare di aver svolto almeno venti mediazioni in affiancamento con un altro Mediatore, oppure svolgerli con R.A.A. Nel caso in cui li abbiano svolti con un altro Organsimo dovranno produrre un attestato da questi rilasciato. Sono esentati dall’obbligo delle venti mediazioni i Mediatori iscritti agli elenchi di R.A.A. alla data del 31/08/2013 o quelli in data successiva, su autorizzazione di R.A.A.

  • o)      I soci di capitale di RAA che posseggono la qualifica di Mediatore da più tempo hanno priorità nell’assegnazione delle mediazioni, sia per numero che per valore, rispetto a quelli che hanno ottenuto la qualifica di Mediatore più di recente.  Tra i soci di capitale di RAA non esiste criterio di turnazione paritetica nell’assegnazione delle Mediazioni, neanche in caso di indicazione specifica di un Mediatore.

p)      R.A.A. si riserva il diritto di variare in ogni momento i presenti criteri e di comunicarli al Ministero della Giustizia.

ART. 12 – TIROCINIO

Se previsto dalla Legge, RAA si impegna a consentire gratuitamente  il tirocinio ed il tirocinio assistito.

I Mediatori che posseggono i requisiti prescritti dalla Legge di formazione e aggiornamento, e che ne faranno formale richiesta scritta, potranno partecipare a casi di mediazione ai fini del tirocinio assistito presso le sedi di mediazione dell’Organismo R.A.A.

 

Le sopracitate richieste verranno vagliate dal Responsabile dell’Organismo R.A.A., al fine di valutarne il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative in materia oltre che dal presente Regolamento.

 

 

Delle richieste considerate conformi alla norma verrà istituita una lista ufficiale delle richieste di tirocinio assistito presso la Segreteria dell’Organismo R.A.A. Tale lista sarà redatta in base alla data di arrivo di ciascuna richiesta alla Sede Legale dell’Organismo e sarà evasa seguendo i medesimi criteri di ordine cronologico. La lista e l’oridne della medesima non possono essere consultate né contestate dai tirocinanti i quali non possono proporre appello contro di essa, ed è a disposizione solamente del Ministero della Giustizia. Il Tirocinante non ha diritto ad alcun preavviso quando viene chiamato per una mediazione e, se non disponibile, viene posto alla fine della lista dei Tirocinanti.

Al tirocinante non verranno effettuati pagamenti o rimborsi spese di alcun tipo.

Ai fini di un tirocinio proficuo e nel rispetto dell’attività di mediazione, R.A.A. non ammette più di un tirocinante per ciascun procedimento di mediazione. Deroghe al presente comma potranno essere concesse dal Responsabile dell’Organismo.

Si considererà effettuato il tirocinio su una mediazione ove il tirocinante abbia assistito osservando le norme cui sono assoggettati i Mediatori, nonché il presente Regolamento, dimostrando di conoscerli, per tutta la durata del procedimento, sino al verbale di chiusura della mediazione.

Ciascun Mediatore esperto ha il dovere di accogliere il tirocinante che gli viene affidato, capire se è in grado di cogliere i passaggi psicologici di rilievo ed, eventualmente, saper dare i giusti consigli di metodo che possano condurlo verso la crescita professionale.

Al termine dei tirocini assistiti R.A.A. rilascerà, su richiesta scritta del tirocinante, un Attestato di Tirocinio, indicante il numero di tirocinii eseguiti. R.A.A. non è obbligata a far svolgere il tirocino completo ai tirocinanti, potendosi limitare solamente ad alcuni singoli tirocini.

Al termine del tirocinio, R.A.A. non è obbligata ad accogliere i tirocinanti nelle proprie liste di Mediatori.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 13 – ACCESSO AGLI ATTI

Le parti presenti alla mediazione hanno diritto di accesso depositati nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Tutti gli atti scritti, scambi di  messaggi scritti, comprensivi di email ed sms fra le parti, le parti ed i loro avvocati, gli avvocati delle parti  fra loro e gli avvocati delle parti e la Segreteria entrano a far parte del fascicolo della mediazione alla quale si riferiscono e, se non espressamente riservati per iscritto dalle parti o dai loro avvocati al solo mediatore, sono a libera disposizione di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione,  le quali ne possono ottenere copia, con i costi previsti dai Criteri di Determinazione delle Indennità.  I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del DLgs 196/2003 e successive modifiche, recante norme in materia di protezione dei dati personali. R.A.A. conserverà copia degli atti ai sensi di Legge.

 

 

 

 

ART. 14 – SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

RAA ha facoltà, al termine del procedimento di mediazione, ed indipendentemente dall’esito dello stesso, di consegnare  a ogni parte presente al procedimento  idonea scheda per la valutazione del servizio, se prevista dalla Legge, che la parte potrà facoltativamente compilare, sottoscrivere e consegnare al Mediatore.

ART. 15 – IMPOSTE, TASSE ED ESENZIONE FISCALE

 

L’eventuale esenzione fiscale o credito d’imposta degli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e conciliazione obbligatoria è disciplinata dalla Legge.

ART. 16 – MEDIAZIONI PER VIA TELEMATICA

La procedura, le mediazioni, la conciliazione e le comunicazioni tra tutte le parti saranno descritte e potranno avvenire anche per via telematica, indifferentemente attraverso i siti www.resaequaeadr.it e www.ioconcilio.com®, oppure attraverso i siti o i portali/software che saranno comunicati successivamente. Ai fini delle procedure telematiche e di tutte quelle ordinarie previste e consentite dalla Legge, i Mediatori e R.A.A. utilizzano preferibilmente la posta elettronica, nonché la firma digitale,  certificata per dare luogo alla trasmissione delle comunicazioni, inviare i verbali di mediazione e la documentazione.  La piattaforma telematica utilizzata dalla società R.A.A. è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

 

L’utilizzo di piattaforme di comunicazione diverse da quella indicata da R.A.A. (tipo comunicazione via Skype) è possibile solo con l’accettazione espressa di R.A.A.

Spetta esclusivamente a R.A.A. la scelta della modalità e degli strumenti attraverso i quali effettuare le mediazioni on-line.  Se la parte istante decide di utilizzare la modalità di mediazione on-line le parti chiamate possono presenziare personalmente, ma non possono opporsi alla richiesta dell’istante di partecipare  alla mediazione in modalità on-line, né utilizzare tale richiesta come giustificato motivo per la mancata adesione alla mediazione.

 

Le procedure telematiche eviteranno alle parti di doversi materialmente incontrare presso gli uffici di R.A.A., saranno facoltative e potranno avere luogo  solo per le parti che le chiederanno, previo assenso di RAA, e senza pegiudizio per le parti che decidano di essere fisicamente presenti.   In caso di rifiuto da parte di R.A.A. la mediazione avrà luogo con la presenza fisica di tutte le parti. Per l’applicazione delle procedure on-line non è necessario il consenso della/e parte/i istante/i. La procedura si concreterà in un servizio di mediazione on-line che, tramite l’utilizzo di webcam e microfono, permetterà alle parti, di risolvere le loro controversie in videoconferenza. Ai fini di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati verrà preventivamente assegnata alle parti una specifica password “riservata e personale”, che sarà comunicata direttamente dalla Segreteria a ciascuna di esse.

 

Con l’utilizzo del servizio di mediazione on-line tramite la password suddetta la parte dichiara di essere personalmente presente in mediazione, giacchè la password in questione non è cedibile o comunicabile a terzi. In questo modo, per mezzo di un collegamento veloce Internet (tipo ADSL), le parti quindi potranno parlare tra loro congiuntamente e o separatamente con il Mediatore, inviarsi file contenenti documenti, e tentare di raggiungere un accordo, esponendo le proprie richieste, attraverso un sistema protetto di conferenza on-line in video ed audio.

 

 

 

Le password verranno inviate esclusivamente e direttamente alle parti, anche in presenza di richieste di invio dei propri Avvocati e anche se le mediazioni si svolgeranno presso gli studi degli Avvocati. In caso di accordo conciliativo, le parti riceveranno tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata l’originale del verbale di accordo che si impegnano a sottoscrivere.

L’impiego di sistemi di registrazione audio-video all’insaputa degli altri partecipanti alla procedura è tassativamente vietato. Tutte le informazioni ed i dati personali che verranno comunicati a R.A.A., non potranno essere diffusi a terzi, se non nei limiti strettamente necessari alle finalità del procedimento e le password saranno valide solamente per quella singola mediazione. Per tutto quanto non espressamente previsto per le procedure telematiche si applicano, in quanto compatibili, le procedure normali così come disciplinate dal presente Regolamento e dalle disposizioni di Legge.

Ferma restando la competenza territoriale prevista dalla Legge, l’implementazione di un servizio di mediazione “on-line” implica che non possa essere accolto come giustificato motivo per la mancata partecipazione alla mediazione la distanza (cd “sede disagiata” o “distante”, o “non naturale per diritto o contratto”)  tra la sede di mediazione ed il luogo di residenza, domicilio o domicilio legale  delle parti. Tramite la mediazione on-line le parti hanno infatti possibilità di evitare spostamenti e/o trasferte risparmiando tempo, e il costo addizionale del servizio è inferiore a quello di trasferta. La mediazione on-line infatti favorisce gli incontri in tutti quei casi in cui la parte non possa o non voglia spostarsi, o non abbia la possibilità di nominare un procuratore speciale.

 

R.A.A. si conforma alle procedure contenute nella Direttiva 2013/11/UE ed al Regolamento UE n° 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori

 

ART. 17– SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO DAL REGISTRO

In caso di sospensione o cancellazione di R.A.A. dal Registro degli organismi di conciliazione ai sensi di Legge,  i procedimenti in corso verranno gratuitamente assegnati ad altri organismi regolarmente iscritti, con priorità nell’assegnazione per quegli organismi con i quali R.A.A. abbia stretto eventuali accordi di collaborazione.

ARTICOLO 18 – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANISMO

 

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

– la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;

– la qualificazione della natura della controversia;

– la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;

– l’indicazione del valore della controversia;

– l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;

– la dichiarazione, inserita nell’istanza di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

 

 

L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

– mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo.

– imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta a comunicare la domanda di mediazione.

R.A.A. non può essere ritenuto responsabile per fatti dolosi e/o colposi  e/o omissioni proprie del mediatore o delle parti nella conduzione del procedimento di mediazione, né della mancata o erronea applicazione del presente Regolamento da parte del Mediatore o della mancata conclusione del procedimento di mediazione entro i termini di legge.

In tutti questi casi, di eventuali risarcimenti danni, risponde esclusivamente il Mediatore, con esclusione di ogni responsabilità in solido di R.A.A. Altresì RAA non puà essere ritenuta responsabile per le violazioni dei codici deontologici degli Ordini professionali di appartenenza del Mediatore.

ART. 19 –  DUBBI INTERPRETATIVI E CONTROVERSIE

 

In caso di dubbi interpretativi sulla conformità del presente Regolamento alla Legge, si farà riferimento in primis alla relazione ai lavori parlamentari che li accompagnano. Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente Regolamento di Procedura, nonché al Codice Etico, alla Tariffe di Mediazione ed ai criteri di composizione delle medesime di R.A.A  comprese quelle relative alla loro interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, nonché tutte le controversie che dovessero nascere da comportamenti, atti, azioni, fatti, contratti e documenti posti in essere dallo scrivente Organismo, dai suoi Mediatori, soci,Amministratori, dipendenti, collaboratori in genere e personale di segreteria dovranno essere preventivamente devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi presso un Organismo scelto unilateralmente da R.A.A.

In caso di controversia legale il Foro competente è quello di Milano.

CODICE ETICO

 

PREMESSA

Il presente Codice Etico forma parte integrante del Regolamento di Conciliazione di RES AEQUAE ADR srl e formalizza il complesso di regole e procedure etiche cui l’organismo di Conciliazione RES AEQUAE ADR srl ,  i suoi Mediatori, dipendenti e collaboratori e tutti coloro che hanno rapporti con esso devono attenersi nell’attività di rispettiva competenza.

RES AEQUAE ADR srl si conforma al CODICE ETICO EUROPEO DI CONDOTTA DEI MEDIATORI

Il presente Codice  svolge una funzione di prevenzione e controllo dei comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’organismo.

La violazione del Codice Etico da parte del Terzo comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’Organismo di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità

Il presente Codice Etico si divide in due parti: Etica dell’Organismo ed Etica dei Mediatori

 

ETICA DELL’ORGANISMO

 

L’Organismo di Conciliazione RES AEQUAE ADR srl si obbliga a:

a)      avvalersi di Mediatori che abbiano i requisiti di cui al presente Regolamento, nonché i requisiti che saranno di volta in volta stabiliti dalla Legge

b)      evitare qualsiasi comportamento imparziale o discriminatorio di qualsiasi tipo nei confronti di chiunque

c)      comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti delle parti, dei propri Mediatori, nonché dei propri dipendenti e collaboratori

d)      agire con trasparenza nei confronti degli utenti esterni, delle parti e dei propri Mediatori, facendo conoscere e diffondendo il Regolamento di Procedura di R.A.A.

e)      agire con la massima riservatezza nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela e gestione dei dati in conformità con il D.lgs 196/2003

f)       rispettare tutti gli obblighi, presenti e futuri, previsti dalla Legge in tema di mediazione e conciliazione ed in generale di Risoluzione Alternativa delle Controversie

g)      rispettare il  Regolamento di Procedura di R.A.A.

h)      agire con la massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni riservate delle quali sia venuta a conoscenza nell’ambito della propria attività

 

 

 

ETICA DEI MEDIATORI

Il Mediatore RES AEQUAE ADR srl si obbliga a:

a)      conoscere, rispettare ed accettare esplicitamente il presente Regolamento

b)      possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità stabiliti dalla Legge e dal presente Regolamento

c)      aggiornarsi continuamente in materia di tecniche di Risoluzione Alternativa delle Controversie (ed   in particolare in tecniche di mediazione e conciliazione)  e rispettare le necessità di aggiornamento della propria formazione imposte dalla legge

d)      rifiutare l’incarico nel caso in cui non si ritenga idoneo

e)      svolgere il proprio ruolo con professionalità e diligenza

f)       rispettare gli obblighi di cui al  Regolamento di procedura di R.A.A.

g)      comunicare a RES AEQUAE ADR srl ed alle parti ogni avvenimento o circostanza che possa inficiare la propria imparzialità, neutralità e indipendenza,  quali ad esempio legami lavorativi o personali con una o tutte le parti o interessi di qualsiasi tipo nel procedimento di mediazione.

h)      prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, comunicare alle parti il proprio ruolo e quello delle parti, la natura e gli scopi del procedimento di mediazione, nonché gli obblighi di riservatezza a carico di sé stesso  e delle parti.

i)        assicurarsi che le parti abbiano pienamente compreso ed espressamente accettato quanto sopra.

j)        in quanto soggetto terzo e neutrale, agire sempre con lealtà

k)      rispettare sempre la volontà delle parti senza esercitare alcuna pressione su di esse e senza cercare di influenzarle, ed aiutarle ad individuare la soluzione dei conflitti facilitandone la comunicazione, promuovendo le reciproche posizioni, e cercando di identificare i comuni interessi.

l)        salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge, da motivi di ordine pubblico, o dal Regolamento di Procedura di R.A.A., mantenere riservata ogni informazione che emerga direttamente o indirettamente dalla mediazione  incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta.

m)    non rivelare alle altre parti senza il consenso scritto della parte stessa qualsiasi informazione confidatagli da una delle parti e segnalata come “riservata al solo Mediatore”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *